la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                  Aumento del valore convenzionale
 
   1. Con decorrenza dalla stagione invernale  1991/1992,  il  valore
convenzionale  di  cui  al  comma  quattro  dell'art.  3  della legge
regionale 28 dicembre 1984, n.  83,  concernente  la  concessione  di
contributi  per  la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di
discesa, come rideterminato dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n.
86, e' aumentato da lire centocinquemila a lire centottomila.