la seguente legge: Art. 1. Aumento del valore convenzionale 1. Con decorrenza dalla stagione invernale 1991/1992, il valore convenzionale di cui al comma quattro dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83, concernente la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa, come rideterminato dalla legge regionale 30 ottobre 1987, n. 86, e' aumentato da lire centocinquemila a lire centottomila.